Costa cara al dipendente la falsa attestazione della presenza in servizio…
Rilevante non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio
In materia di licenziamento disciplinare, costituisce ipotesi di falsa attestazione, con modalità fraudolente, della presenza in servizio non soltanto l’alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 9517 del 14 aprile 2026 della Cassazione) per chiudere il contenzioso relativo al licenziamento di un dipendente di un Comune
Chiari i dettagli principali della vicenda: all’inizio di giugno del 2021 arriva il provvedimento ufficiale – licenziamento disciplinare senza preavviso – dell’ente pubblico nei confronti del lavoratore, ritenuto colpevole di molteplici assenze ingiustificate.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: è legittima la linea dura adottata dal Comune, poiché si è accertata la assenza dal servizio del lavoratore, in una specifica giornata, nonostante la timbratura del cartellino ne attestasse la presenza in ufficio, non essendo stato reperito sul posto di lavoro all’esito di una ricerca nelle stanze dei dipendenti e di una ‘raccolta firme’ in tre distinti momenti della giornata lavorativa.
Sulla stessa linea di pensiero, infine, anche i magistrati di Cassazione, per i quali va ribadito che il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è integrato non solo mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ma anche con altre modalità fraudolente, fra cui rientra anche la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio, non autorizzata, trattandosi di condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale. E, in questa ottica, in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il presupposto del rilievo disciplinare della falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro è costituito da una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo, invece, necessaria un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.