‘Daspo’ urbano: sufficiente una delimitazione generica dell’area di applicazione

Definitiva la condanna a carico di un uomo beccato a violare più volte il divieto di accesso alle aree urbane inflittogli in precedenza dalla Questura

‘Daspo’ urbano: sufficiente una delimitazione generica dell’area di applicazione

Sufficiente una delimitazione generica dell’area di applicazione del ‘Daspo’ urbano, come, ad esempio, col riferimento al centro storico cittadino. Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza numero 33666 del 13 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò reso definitiva la condanna a carico di un uomo beccato a violare più volte il divieto di accesso alle aree urbane inflittogli in precedenza dalla Questura.
Scenario della vicenda è la città di Genova. A finire nei guai è un uomo, di origini straniere, beccato dalle forze dell’ordine a non ottemperare al divieto di accesso alle aree urbane – nello specifico, il centro storico genovese – emesso nei suoi confronti dalla Questura ed avente la validità di dodici mesi. Per essere precisi, è stato sorpreso in piazza Bianchi, luogo a lui interdetto, da personale della Polizia di Stato.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi sulla colpevolezza dello straniero, punito con quattro mesi di arresto.
Col ricorso in Cassazione, però, l’avvocato difensore punta a porre in dubbio addirittura la legittimità dell’originario ‘Daspo’ urbano adottato dalla Questura nei confronti del suo cliente. Nello specifico, il legale lamenta mancata motivazione alla base del provvedimento di allontanamento adottato dalla Questura e ribadisce la richiesta di disapplicazione del provvedimento della Questura, osservando che esso rinvia al ‘Regolamento di Polizia urbana’ del Comune di Genova nell’individuare l’area per cui è previsto il divieto di accesso.
In premessa, i magistrati di Cassazione richiamano en passant il cosiddetto ‘Daspo’ urbano, ricordando che, normativa alla mano, il Questore, qualora dalla condotta tenuta da un soggetto possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso di quello stesso soggetto ad una o più aree, espressamente specificate nel provvedimento.
Nella vicenda, oggetto del processo, lo straniero è stato sorpreso – in tre distinte occasioni – in luoghi nei quali gli era stato interdetto l’accesso mediante ‘Daspo’ urbano.
Secondo la difesa, però, nel provvedimento della Questura è dato rinvenire esclusivamente il riferimento a tre occasioni nelle quali l’uomo sarebbe stato sorpreso in condizioni di manifesta ubriachezza, senza essere specificate le modalità di notifica degli ordini di allontanamento adottati nei suoi confronti e senza essere chiarito in cosa siano concretamente consistiti i comportamenti aggressivi e molesti serbati dall’uomo. Inoltre, sempre secondo la difesa, va posta in dubbio la legittimità del ‘Regolamento di Polizia urbana’ (atto integrativo del precetto penale), che di fatto indica in maniera eccessivamente estesa e sproporzionata la zona interessata dal divieto di accesso all’area urbana, ossia tutto il centro storico di Genova che, comunque, non presenta le caratteristiche richieste dal decreto-legge ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’.
A tali obiezioni i magistrati di Cassazione ribattono innanzitutto ricordando che l’elemento oggettivo posto a fondamento dell’adozione del ‘Daspo’ urbano nei confronti dello straniero è l’aver lui posto in essere fatti di ubriachezza rispettivamente in vicolo delle Mele, in via San Donato e in piazza San Bernardo, zone che il Questore dichiara essere ricomprese fra quelle che il ‘regolamento urbano’ del Comune di Genova indica quali luoghi sottoposti all’operatività di misure finalizzate a tutelarne il decoro.
Il decreto-legge ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città’ specifica anche che i regolamenti di Polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico come luoghi di cui va tutelato il decoro.
Per i magistrati di Cassazione, quindi, l’indicazione preventiva e astratta delle zone di rilievo, attuata per il tramite del regolamento comunale, deve reputarsi pienamente consentita. E, analizzando la vicenda, nel regolamento del Comune di Genova, osservano i giudici, i tre luoghi, teatro delle manifestazioni di intemperanza dello straniero, devono ritenersi adeguatamente indicati. Pur non potendo essere ciascuna di tali strade e piazze nominativamente indicata nel corpo del regolamento, infatti, vi è comunque una dettagliata indicazione dell’intero centro storico, perimetrato da una serie di strade che lo circondano e lo delimitano.
Di conseguenza, va respinta l’ipotesi difensiva di una disapplicazione di un regolamento comunale sulla base della delimitazione di una determinata area asseritamente operata in modo illegittimo, in quanto generico e poco comprensibile, anche perché, precisano i magistrati, la delimitazione preventiva dell’area interessata dalla possibile applicazione del divieto di accesso – di carattere necessariamente ampio, nonché attuata mediante la mera perimetrazione della zona di interesse – è pienamente consentita dalla norma. E, del resto, si tratta di una operazione descrittiva che si rende indispensabile, proprio in vista della massima comprensibilità del regolamento comunale, oltre che al fine della stessa conoscibilità dell’estensione dell’area di interesse, mentre una elencazione certosina delle singole vie produrrebbe l’effetto contrario della scarsa comprensibilità e, comunque, sarebbe sostanzialmente inattuabile nel corpo di un regolamento comunale, chiariscono i giudici di Cassazione.
E, peraltro, tale interpretazione è coerente con la norma che demanda ai regolamenti di polizia urbana l’individuazione non di singole strade (o magari piazze, vicoli o luoghi fisici della città comunque denominati), bensì di aree urbane, così rimandando al concetto dell’ampia demarcazione di una determinata zona, piuttosto che della minuziosa specificazione topografica. E ciò vale ad assicurare la perfetta comprensibilità delle zone di vigenza del divieto, saldandosi alla perfezione con l’ulteriore elemento, di natura formale, rappresentato dalla conoscibilità dei regolamenti locali da parte dell’indifferenziata comunità di cittadini e residenti, chiosano i magistrati di terzo grado.