Estromessa la dipendente che ha bluffato sul titolo di studio
In generale, la disposizione normativa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto emanato sulla base della stessa dichiarazione
Legittima la risoluzione del rapporto di lavoro decisa nei confronti dell’assistente amministrativa scolastica a fronte della mancanza, riscontrata dall’amministrazione, del titolo abilitativo idoneo all’ammissione nella prevista graduatoria.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 17547 del 3 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra il Ministero dell’Istruzione ed una ex dipendente, a tempo indeterminato, di un istituto comprensivo statale.
Chiaro l’addebito mosso dalla scuola: alla lavoratrice è stata contestata la dichiarazione sostitutiva, resa in molteplici occasioni tra il 2003 ed il 2010, con cui ella ha certificato di essere in possesso di un diploma di ragioneria, in realtà, come poi appurato dall’istituto comprensivo statale, mai conseguito.
Tale scoperta è sufficiente, anche secondo i giudici di Cassazione, come già per l’istituto scolastico, a legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro.
In generale, la disposizione normativa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto emanato sulla base della stessa dichiarazione.
Ciò si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Ad assumere rilievo è, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità), con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.
In generale, le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza si ispirano ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o le dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata.
Tornando alla vicenda in esame, va valorizzata, da un punto di vista sostanziale, la disposta decadenza per effetto della falsa dichiarazione, all’atto dell’ammissione nella graduatoria, del possesso del diploma di ragioneria, titolo d’accesso necessario al fine di ottenere in graduatoria la posizione utile all’assunzione che ha consentito alla lavoratrice l’ottenimento di un posto di lavoro che non avrebbe avuto se non avesse dichiarato il falso.
Centrale, quindi, la scelta, compiuta dalla pubblica amministrazione, di far cessare l’esecuzione del rapporto mediante l’utilizzo dell’istituto della decadenza, in ragione della accertata difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, indubbiamente ostativa all’instaurazione del rapporto.
Ciò, peraltro, in linea con la visione secondo cui, in presenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti entro certi limiti, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, nel senso che restano salvi tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, in assenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico, non è comprimibile il potere dell’amministrazione di intervenire sul rapporto risolvendolo