Prevista penale per il ritardo: possibile la domanda di adempimento della prestazione principale
Ammesse anche la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nel caso di risoluzione del contratto, e la penale per la mancata esecuzione dell’obbligazione nel termine stabilito
In materia contrattuale, allorché sia stata stipulata una penale per il ritardo, è ammessa la domanda di adempimento della prestazione principale in aggiunta alla penale, e sono ammesse anche la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nel caso di risoluzione del contratto, e la penale per la mancata esecuzione dell’obbligazione nel termine stabilito.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 8971 del 9 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della complessa realizzazione di un parcheggio e di una strada.
Riflettori puntati, in particolare, sui tempi di realizzazione delle opere, alla luce di quanto previsto in sede contrattuale.
I giudici precisano, comunque che, per evitare un ingiusto sacrificio dell’obbligato ed il correlativo indebito arricchimento del creditore, deve tenersi conto, nella liquidazione della prestazione risarcitoria, dell’entità del danno per il ritardo, che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale.
La penale stabilita per l’inadempimento è, dunque, ontologicamente diversa da quella pattuita per il semplice ritardo, posto che quest’ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l’adempimento dell’obbligazione – cui è collegata – in quanto avvenuto, benché in ritardo.
Tornando alla specifica vicenda, si è accertato che la prestazione relativa alla realizzazione del parcheggio e della strada è stata eseguita, sebbene oltre il termine previsto di novanta giorni dalla stipula dell’atto di vendita, sicché è stata statuita la spettanza della penale convenuta per il ritardo. E ciò alla stregua del rilievo secondo cui la società – su cui ricadeva l’onere di dimostrare il proprio adempimento, a fronte dell’inadempimento allegato dalla controparte – non ha provato di avere adempiuto nel termine di novanta giorni specificamente pattuito in contratto ovvero che il ritardo acclarato non sia stato a sé imputabile.
All’uopo, comunque, non era richiesto, aggiungono i giudici, che tale termine fosse essenziale affinché fosse esigibile la penale per il ritardo connesso al superamento del contemplato termine. Infatti, la pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l’adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività del rapporto contrattuale, poiché, mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.