Subentro nella locazione: impossibile che esso avvenga in automatico

Necessaria sempre un’istanza ad hoc, pur a fronte della convivenza con l’originario assegnatario

Subentro nella locazione: impossibile che esso avvenga in automatico

In materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, il subentro è necessariamente legato ad un’istanza quantomeno dell’aspirante subentrante e mai può avvenire in via automatica, anche perché l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, sicché la morte dell’assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante. Agli eredi dell’assegnatario deceduto è data invece la facoltà di chiedere, semmai jure proprio e non jure successionis, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 7885 del 31 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un immobile in quel di Bari, aggiungono che, anche ritenendo che il solo erede possa presentare l’istanza di subentro, quest’ultimo è comunque subordinato all’autorizzazione dell’ente gestore, autorizzazione che non può prescindere dalla verifica della sussistenza del presupposto soggettivo previsto dalla norma, tra cui anche la convivenza per due anni con l’originario assegnatario.
Protagonista della vicenda è una donna, destinataria di un provvedimento di rilascio di un immobile sito in Bari, già condotto dalla nonna in forza di assegnazione (alla luce della normativa per l’assistenza a favore dei profughi), provvedimento emesso dall’azienda ‘Arca Puglia Centrale’, unitamente alla ingiunzione di pagamento del corrispettivo non versato.
Ella rivendica il proprio diritto al subentro nella locazione dell’immobile, a fronte della risalente convivenza con la nonna, originaria assegnataria.
Questo dettaglio, però, non convince né i giudici di merito né i magistrati di Cassazione, i quali ritengono corretta la posizione assunta dall’ente pugliese.
Non vi è dubbio che il subentro è necessariamente legato ad un’istanza quantomeno dell’aspirante subentrante e, quindi, esso mai può avvenire in via automatica, atteso che in materia di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica, l’unico titolo che abilita alla locazione è l’assegnazione, sicché la morte dell’assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente assegnante. Agli eredi è data invece la facoltà di chiedere, semmai jure proprio e non jure successionis, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge.
Ragionando in questa ottica, poi, va annotato che la legge regionale pugliese prevede, da un lato, che l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione e, dall’altro, che, al momento della voltura del contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio.
L’espressa indicazione normativa di una autorizzazione e di una verifica, da parte dell’ente, delle condizioni soggettive del richiedente e del nucleo familiare evidenzia che l’intero sistema risulta imperniato sull’esame, tanto al momento della assegnazione, quanto poi nel corso del rapporto locatizio della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Pertanto, l’accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l’erede come componente del nucleo familiare ampliato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, al riconoscimento del diritto al subentro nella assegnazione dell’alloggio poiché è necessario che il procedimento di ampliamento del nucleo familiare consenta all’ente pubblico gestore di verificare che il godimento dell’alloggio assolva effettivamente alle esigenze abitative che l’interesse pubblico intende soddisfare e dunque sia riservato ai componenti del nucleo familiare dell’assegnatario e che l’ampliamento del nucleo familiare non abbia inciso sui requisiti patrimoniali e reddituali che giustificano il permanere dell’assegnazione dell’alloggio.
Tornando alla vicenda in esame, nessuna autorizzazione è stata mai rilasciata in favore della nipote dell’originaria assegnataria dell’immobile.
Per quanto concerne poi il riferimento alla convivenza tra nonna e nipote, vi sono una pluralità di inequivocabili dati: il certificato storico di residenza della donna; il certificato di stato di famiglia che attestante l’appartenenza della donna ad un nucleo familiare allocato in altro immobile alla data del 2004; la richiesta di trasferimento di residenza della donna presso l’alloggio già assegnato alla nonna solo a far data dal 2013 ai fini del pagamento della ‘TARES’, ovvero secidi anni dopo la morte della anziana originaria assegnataria; la mancanza di intestazioni dirette di utenze poste presso l’alloggio (considerando irrilevante la produzione delle sole ricevute di pagamento dei consumi intestati alla originaria assegnataria).
Decisivo, comunque, chiosano i magistrati di Cassazione, è sul piano probatorio il certificato di residenza.