Veicolo impatta contro un animale: conduttore e proprietario del mezzo tenuti a provare la dinamica dell’incidente

Riflettori puntati sia sul comportamento dell’animale, sia sulla condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo

Veicolo impatta contro un animale: conduttore e proprietario del mezzo tenuti a provare la dinamica dell’incidente

In materia di responsabilità per danni cagionati da animali, come da Codice Civile, in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell’animale (o di chi se ne serve) per il risarcimento dei danni subiti, il conducente o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso veicolo) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, al comportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso.
Pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 2526 del 5 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito della richiesta di risarcimento avanzata da una società nei confronti nei confronti della Regione Marche e dell’’ANAS’ per i danni subiti da un proprio veicolo a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada gestita dall’’ANAS’ nel territorio di Macerata, incidente causato, a suo dire, da un animale selvatico (cinghiale).
In primo grado la società si è vista riconoscere un risarcimento pari a 2mila e 400 euro, risarcimento poi negatole in secondo grado.
A fare chiarezza hanno provveduto i magistrati di Cassazione, evitando in via definitiva all’’ANAS’ e alla Regione Marche di aprire i cordoni della borsa.
In premessa, viene ribadito che, in linea generale, il danneggiato che agisca, in materia di danni cagionati da animali, nei confronti del proprietario o dell’utilizzatore di un animale (ovvero nei confronti della Regione, per gli animali appartenenti alla fauna selvatica), ha sempre l’onere di dimostrare l’esatta e completa dinamica del fatto e, in particolare, poiché ciò che produce il danno è un essere autonomamente animato e in grado di interagire con la condotta umana, pure del danneggiato, di provare, in primo luogo, proprio il comportamento dell’animale, nonché il nesso di causa tra detto comportamento e l’evento dannoso, trattandosi di fatti costitutivi della dedotta responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale. Inoltre, in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio per il risarcimento dei danni subiti il conducente o il proprietario del veicolo (ovvero terzi trasportati a bordo dello stesso veicolo), l’evento dannoso non può presumersi, di per sé solo, causato, neanche in parte, dal comportamento dall’animale, in base alla sola circostanza che questo e il veicolo fossero presenti in un medesimo contesto spazio-temporale. Di conseguenza, in tale ultima ipotesi, sul danneggiato graverà sempre l’onere di dimostrare l’esatta, precisa e completa dinamica dell’incidente. In particolare, poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenuto dall’animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo, salvo l’eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch’essi eventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale del danno subìto egli dovrà fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che il sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda.
In ogni caso, il contenuto fattuale della prova che il danneggiato deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in linea di principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione tra il comportamento tenuto dall’animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l’incidente sia causalmente da attribuire esclusivamente al primo, o esclusivamente alla seconda, ovvero se vi sia un concorso causale e, in tal caso, l’esatta misura di tale concorso.
In mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamica dell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi, la suddetta valutazione, la domanda risarcitoria del conducente del veicolo (ovvero del suo proprietario, come degli eventuali terzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente. Non sussiste, infatti, alcuna presunzione di riconducibilità al fatto dell’animale di qualunque eventuale interazione con l’uomo.
Di conseguenza, in caso di coinvolgimento di un animale e di un veicolo senza guida di rotaie in un incidente stradale, sarà il danneggiato onerato di allegare e provare tutti gli elementi in base ai quali ricondurre causalmente, in tutto o in parte, l’incidente stesso al comportamento dell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nella sua produzione, alla condotta di guida del conducente. E l’esclusione di tale ruolo potrà derivare, in primo luogo, dal rispetto del generale dovere previsto dal ‘Codice della strada’, secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale), la prova della cui osservanza consentirà all’attore di superare anche la presunzione di colpa a suo carico, che impone di ricondurre causalmente tutti i danni da circolazione al fatto del conducente (compresi quelli causati a quest’ultimo).
Fermo restando che è onere del soggetto, che si assume danneggiato, fornire la dimostrazione della esatta e completa dinamica dell’incidente e che tale prova non può limitarsi a quella dell’avvenuta collisione tra un animale ed un veicolo (o, addirittura, al semplice coinvolgimento di un animale nel medesimo), ma deve avere un pregnante contenuto, è proprio sulla base di tale indefettibile dimostrazione della dinamica del fatto che il giudice dovrà, in ogni caso, valutare l’incidenza causale sull’evento dannoso della condotta di guida del conducente del veicolo, in correlazione con il comportamento dell’animale, onde stabilire in quale misura detto evento sia eventualmente imputabile, sul piano causale, alla prima, ed in quale misura lo sia al secondo, ovvero se sia imputabile esclusivamente alla prima o esclusivamente al secondo.
All’esito di tale valutazione, nei casi di azione risarcitoria promossa dal conducente o dal proprietario del veicolo (o dai terzi trasportati a bordo dello stesso veicolo), nei confronti del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, il giudice dovrà, valutati complessivamente i relativi elementi a sua disposizione e comunque acquisiti: del tutto escludere il risarcimento, nel caso in cui emerga la prova che l’incidente sia imputabile esclusivamente alla condotta di guida del conducente del veicolo; riconoscere il risarcimento integrale, nel caso in cui sia fornita la prova che l’incidente sia imputabile esclusivamente alla condotta dell’animale; riconoscere il risarcimento in misura proporzionale alla misura del concorso imputabile alla condotta colposa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro, laddove emerga la prova della sussistenza di detto concorso.
La possibilità di effettuare con certezza una siffatta valutazione deve necessariamente emergere dal contenuto della prova della dinamica del fatto, che spetta al danneggiato fornire e, laddove essa non sia possibile, sarà inevitabile concludere per il rigetto integrale della domanda, non avendo il danneggiato assolto – in modo adeguato, completo e sufficiente – ai suoi oneri probatori.